Circolare Inps sull'importo
aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2002 e la rideterminazione dell'importo
pagato provvisoriamente per l'anno 2001.
L'articolo 70, commi da 7 a
10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) ha previsto, con
decorrenza dal 2001 ed unitamente alla rata di dicembre, un importo aggiuntivo
da corrispondere (300.000 delle vecchie lire, una fattispecie di bonus), in
presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensioni Ago e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima nonché delle
forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui Dlgs 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto
dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti….
L'Inps, con precedenti
circolari, aveva già fornito le informazioni relative alle modalità da seguire
per la determinazione dell'importo aggiuntivo spettante nonché per la messa in
pagamento.
Innanzitutto, prima di entrare
nel merito, giova ricordare le particolari condizioni richieste per il diritto
all'importo aggiuntivo (art. 70, comma 7):
*titolare di uno o più
trattamenti pensionistici non superiori al trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e spetta a condizione che il soggetto:
a) non possieda un reddito
complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso
superiore a una volta e mezza del predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato,
un reddito complessivo assoggettabile all'Irpef (stessi criteri fiscali adottati
per il diritto all'integrazione al minimo) relativo all'anno stesso superiore a
una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con
quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento
minimo, tenendo presente che non si possiede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato; attenzione, però: nel caso
in cui uno solo di questi limiti venga superato, non spetta l'importo
aggiuntivo.
Il comma 8, dell'art. 70,
prevede che qualora l'importo complessivo sia superiore al trattamento minimo di
cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo
incrementato di 154,94 euro, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a
concorrenza del predetto limite; il comma 9 prevede che qualora i soggetti
interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'inps, il
Casellario centrale dei pensionati provvederà ad individuare l'ente incaricato
all'erogazione.
Ed, infine, il comma 10,
prevede che l'importo aggiuntivo, totale o parziale, non costituisce reddito né
ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali.
Ora, con un ulteriore
circolare (n. 163 del 31 ottobre 2002) l'Istituto porta a conoscenza, per l'anno
2002, le procedure per corrispondere l'importo aggiuntivo totale o parziale e
l'aggiornamento, in positivo o in negativo, sul pagamento avvenuto in via
provvisoria per l'anno 2001.
Infatti, sul Mod. ObisM,
inviato a gennaio 2002, ai pensionati per i quali era stato posto in pagamento
tale beneficio, veniva segnalato che tale corresponsione era da ritenersi
provvisoria in quanto determinato sulla base dei redditi comunicati per anni
precedenti e che, qualora i redditi personali e del coniuge dichiarati per
l'anno 2001 fossero risultati superiori, sarebbe stato disposto il recupero
sulla somma maggiore corrisposta.
Successivamente, a seguito
dell'aggiornamento reddituale rientrato, avvenuto per gli anni 1999-2001 e per
l'anno 2002 (Mod. REDMil), l'Inps ha provveduto alla verifica dell'importo
aggiuntivo per l'anno 2001, se spettante o meno, e a determinare, in via
provvisoria, quello per l'anno 2002.
Da tale verifica, per gli
aventi diritto, si darà luogo a pagamenti di importi spettanti e non
corrisposti (o corrisposti in misura inferiore) a dicembre 2001; al recupero,
invece, per quanto corrisposto provvisoriamente nel 2001 e non dovuto per
superamento delle condizioni reddituali richieste.
Ai pensionati per i quali è
stato determinato un importo a debito per l'anno 2001 viene inviata con POSTEL
apposita comunicazione.
Per tutti i pensionati
interessati la comunicazione predisposta per il tramite degli Enti pagatori per
l'ultima rata del 2002 riporta l'importo aggiuntivo pagato sia per il 2001 che
per il 2002 (provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi dell'anno
2002) e l'importo dell'eventuale quota di recupero per quanto corrisposto
nell'anno 2001 e risultato poi non dovuto: in questo caso, tale importo sarà
recuperato ratealmente sulle rate di pensione in pagamento a dicembre 2002 e a
gennaio 2003.