Circolare Inps sull'importo aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2002 e la rideterminazione dell'importo pagato provvisoriamente per l'anno 2001.

L'articolo 70, commi da 7 a 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) ha previsto, con decorrenza dal 2001 ed unitamente alla rata di dicembre, un importo aggiuntivo da corrispondere (300.000 delle vecchie lire, una fattispecie di bonus), in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensioni Ago e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui Dlgs 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti….

L'Inps, con precedenti circolari, aveva già fornito le informazioni relative alle modalità da seguire per la determinazione dell'importo aggiuntivo spettante nonché per la messa in pagamento.

Innanzitutto, prima di entrare nel merito, giova ricordare le particolari condizioni richieste per il diritto all'importo aggiuntivo (art. 70, comma 7):

*titolare di uno o più trattamenti pensionistici non superiori al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza del predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo assoggettabile all'Irpef (stessi criteri fiscali adottati per il diritto all'integrazione al minimo) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo, tenendo presente che non si possiede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato; attenzione, però: nel caso in cui uno solo di questi limiti venga superato, non spetta l'importo aggiuntivo.

Il comma 8, dell'art. 70, prevede che qualora l'importo complessivo sia superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di 154,94 euro, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite; il comma 9 prevede che qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'inps, il Casellario centrale dei pensionati provvederà ad individuare l'ente incaricato all'erogazione.

Ed, infine, il comma 10, prevede che l'importo aggiuntivo, totale o parziale, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Ora, con un ulteriore circolare (n. 163 del 31 ottobre 2002) l'Istituto porta a conoscenza, per l'anno 2002, le procedure per corrispondere l'importo aggiuntivo totale o parziale e l'aggiornamento, in positivo o in negativo, sul pagamento avvenuto in via provvisoria per l'anno 2001.

Infatti, sul Mod. ObisM, inviato a gennaio 2002, ai pensionati per i quali era stato posto in pagamento tale beneficio, veniva segnalato che tale corresponsione era da ritenersi provvisoria in quanto determinato sulla base dei redditi comunicati per anni precedenti e che, qualora i redditi personali e del coniuge dichiarati per l'anno 2001 fossero risultati superiori, sarebbe stato disposto il recupero sulla somma maggiore corrisposta.

Successivamente, a seguito dell'aggiornamento reddituale rientrato, avvenuto per gli anni 1999-2001 e per l'anno 2002 (Mod. REDMil), l'Inps ha provveduto alla verifica dell'importo aggiuntivo per l'anno 2001, se spettante o meno, e a determinare, in via provvisoria, quello per l'anno 2002.

Da tale verifica, per gli aventi diritto, si darà luogo a pagamenti di importi spettanti e non corrisposti (o corrisposti in misura inferiore) a dicembre 2001; al recupero, invece, per quanto corrisposto provvisoriamente nel 2001 e non dovuto per superamento delle condizioni reddituali richieste.

Ai pensionati per i quali è stato determinato un importo a debito per l'anno 2001 viene inviata con POSTEL apposita comunicazione.

Per tutti i pensionati interessati la comunicazione predisposta per il tramite degli Enti pagatori per l'ultima rata del 2002 riporta l'importo aggiuntivo pagato sia per il 2001 che per il 2002 (provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi dell'anno 2002) e l'importo dell'eventuale quota di recupero per quanto corrisposto nell'anno 2001 e risultato poi non dovuto: in questo caso, tale importo sarà recuperato ratealmente sulle rate di pensione in pagamento a dicembre 2002 e a gennaio 2003.